Quanto segue non ha valenza ufficiale e non comprende le modifiche, variazioni che potrebbero nel frattempo essere state
apportate.

Per maggiori informazioni si consiglia si riferirsi ai testi uffiiciali.(Gazzetta ufficiale, leggi, disegni di legge).

Schema di provvedimento legislativo recante "Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete".

Articolo 1.

Utilizzazione dei nomi a dominio

Per l'utilizzazione di nomi a dominio è vietata, a chi non è titolare o non ne può disporre col consenso scritto di quest'ultimo, l'utilizzazione di:
nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone;
nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno;
nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche;
nomi di genere, quando sono utilizzati per trarne profitto, tramite cessione, o per recare un danno;
nomi tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano.
Fermo restano ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i predetti nomi e segni, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, l'utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi di cui al comma 1 costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell'ordine di cessazione dell'uso stesso e comporta il risarcimento del danno, nella misura minima di 30.000 euro. La sentenza che accerta l'illecito o quantifica il danno ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe di cui all'articolo 2, ove già non disposta dall'Anagrafe medesima. Gli atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti.


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